Regolamento›Capo III
Art. 14
In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore, per quanto riguarda l'istruzione elementare:
ha il governo delle scuole della regione, che non siano direttamente amministrate dai Comuni;
approva le graduatorie dei concorsi magistrali comunali e regionali, nomina in via provvisoria o definitiva, assegna alle sedi, trasferisce, licenzia, dispensa, dichiara decaduti, colloca a riposo e riassume in servizio gli insegnanti delle scuole regionali, sentito, ove occorra, il Consiglio scolastico;
colloca in aspettativa gli insegnanti stessi, accorda proroghe per l'assunzione del servizio ai maestri di nuova nomina, dispensa gli insegnanti dall'obbligo della residenza;
delibera la sospensione provvisoria, promuove l'azione disciplinare ed infligge la punizione della censura e della sospensione dallo stipendio;
decide definitivamente sui ricorsi contro gli atti dell'ispettore scolastico, riguardanti i certificati di servizio;
delibera gli aumenti di stipendio ed ogni altro provvedimento di carattere economico;
presiede il Consiglio scolastico ed il Consiglio di disciplina;
vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'andamento didattico e disciplinare delle scuole dipendenti dai Comuni e sull'insegnamento privato;
dispone la chiusura delle scuole e nomina i commissari scolastici, nei casi e nei modi stabiliti dall' del testo unico;
provvede al servizio del Monte pensioni sia per quel che riguarda la inscrizione degli Enti e dei maestri, sia per quel che si riferisce alla trattenuta ed al versamento dei contributi, sia infine per quel che riflette la raccolta degli atti necessari per la liquidazione degli assegni di riposo;
esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-14