RegolamentoCapo II

Art. 10

In vigore dal 3 ago 1928
Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione, secondo il Codice di procedura penale, sono applicabili ai componenti il Consiglio di disciplina. La ricusazione deve essere proposta nel termine perentorio di tre giorni interi prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dall'incolpato, nella quale siano indicati i motivi e i mezzi di prova. Il Consiglio di disciplina decide sull'istanza senza l'intervento del componente della cui ricusazione si discute, ma sentite le sue osservazioni. Se i ricusati siano più di uno, le ricusazioni sono discusse e decise ciascuna separatamente. Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti infondati, può il Consiglio di disciplina infliggere per questo fatto all'incolpato una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-10

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