RegolamentoCapo II

Art. 8

In vigore dal 3 ago 1928
Ai giudizi disciplinari debbono intervenire almeno quattro dei componenti il Consiglio. Possono prendere parte alla decisione soltanto i componenti che abbiano assistito a tutto il procedimento disciplinare svoltosi davanti al Consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-8

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