Regolamento›Capo II
Art. 8
13 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Ai giudizi disciplinari debbono intervenire almeno quattro dei componenti il Consiglio.
Possono prendere parte alla decisione soltanto i componenti che abbiano assistito a tutto il procedimento disciplinare svoltosi davanti al Consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-8