RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 5

In vigore dal 3 ago 1928
La funzione di consigliere scolastico è gratuita.I membri appartenenti alle pubbliche Amministrazioni, che risiedono fuori della città sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria uguale a quella di missione loro spettante come funzionari dello Stato. I membri estranei all'Amministrazione, che risiedono fuori della città sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e ad una diaria pari all'indennità di missione dovuta ai funzionari dei gradi 7° e 8°. I direttori comunali, quando risiedono fuori della città sede del Provveditorato, sono parificati, agli effetti del rimborso delle spese di viaggio e della diaria, ai direttori didattici governativi. Gli insegnanti elementari, qualora risiedano fuori della città sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso della spesa di viaggio in 2ª classe e ad una diaria pari alla indennità di missione dovuta ai funzionari del 10° e 11° grado. I professori, direttori e maestri, membri del Consiglio scolastico, sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio per il periodo in cui intervengono alle sedute del Consiglio e, qualora risiedano fuori della città sede del Provveditorato, anche per il giorno antecedente e quello seguente all'inizio ed alla chiusura della sessione del Consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-5

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