Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 2
In vigore dal 3 ago 1928
Il Consiglio scolastico:
a) per le scuole che dipendono dal Provveditorato agli studi:
dà parere sui licenziamenti per ragioni didattiche alla fine del triennio di prova, sui trasferimenti per motivi di servizio, sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sulla riammissione in servizio degl'insegnanti;
delibera sulla istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole nonché sui nuovi ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi;
amministra i fondii e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare, che non abbiano propria legale amministrazione, compilando apposito regolamento da approvarsi dal Ministero;
b) per le scuole che dipendono dai Comuni:
approva i regolamenti scolastici e tutte le deliberazioni aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare.
Per tutte indistintamente le scuole di cui alle lettere a) e b):
dà parere sulla idoneità delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulla istituzione di insegnamenti speciali nei corsi integrativi, sulla erezione in ente morale di istituzioni e fondazioni aventi fine di istruzione o di educazione, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore di istituzioni scolastiche, sulle proposte di conferimento dei diplomi di benemerenza.
Approva, inoltre, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei patronati scolastici, provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalla legge e dai regolamenti vigenti e dà parere su ogni altro provvedimento o proposta su cui il provveditore reputi opportuno di interpellarlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-2