Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 3 ago 1928
Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.
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Alla costituzione del Consiglio scolastico presso i singoli Provveditorati agli studi si provvede ogni biennio con unico decreto del ministro della pubblica istruzione.
Quando, nel corso del biennio, si debba per qualsiasi motivo sostituire uno dei componenti, il nuovo consigliere dura in carica per il rimanente periodo del biennio stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-1