Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 497
In vigore dal 3 ago 1928
Il posto di segretario economo nei Regi istituti è conferito in seguito a concorso per titoli e per esami, a cui possono prendere parte gli aspiranti forniti di licenza dalla sezione di ragioneria degli istituti tecnici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-497