RegolamentoCapo II§ 1

Art. 499

In vigore dal 3 ago 1928
I vice-direttori coadiuvano il direttore nel curare il buon andamento morale, disciplinare, didattico nelle rispettive sezioni maschile e femminile. Alla vice-direttrice può il Consiglio di amministrazione affidare alcune mansioni più strettamente connesse al regime dietetico ed alla conservazione dei corredi e degli oggetti di uso dell'istituto. In mancanza, assenza o legittimo impedimento del direttore, il vice-direttore lo sostituisce in tutte le mansioni. Quando l'assenza si prolunghi per più di un mese, il vice-direttore resta temporaneamente esonerato dall'obbligo dell'insegnamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-499

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo