Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 499
89 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I vice-direttori coadiuvano il direttore nel curare il buon andamento morale, disciplinare, didattico nelle rispettive sezioni maschile e femminile.
Alla vice-direttrice può il Consiglio di amministrazione affidare alcune mansioni più strettamente connesse al regime dietetico ed alla conservazione dei corredi e degli oggetti di uso dell'istituto.
In mancanza, assenza o legittimo impedimento del direttore, il vice-direttore lo sostituisce in tutte le mansioni.
Quando l'assenza si prolunghi per più di un mese, il vice-direttore resta temporaneamente esonerato dall'obbligo dell'insegnamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-499