Regolamento›§ 2
Art. 513
In vigore dal 3 ago 1928
Gli istituti prescelti ai sensi dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ordinamento didattico e i programmi sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e sono tenuti a seguire le prescrizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-513