Regolamento›§ 2
Art. 517
In vigore dal 3 ago 1928
Al termine di ogni anno scolastico gli istituti prescelti per la istruzione dei sordomuti danno notizia ai provveditori ed al Ministero del numero dei posti che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo per le necessarie pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-517