Regolamento§ 2

Art. 521

In vigore dal 3 ago 1928
I posti di direttore nelle scuole, di cui all'articolo precedente, vengono conferiti per incarico ai direttori degli istituti, a cui le scuole sono annesse. Ai posti d'insegnante e di assistente delle medesime scuole provvede il Ministero, su proposta del direttore, mediante incarichi che si intendono confermati fino a diverso provvedimento.
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