Regolamento›§ 2
Art. 523
In vigore dal 7 dic 1951
Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti:
a) gli abilitati all'insegnamento elementare;
b) coloro che sono forniti del certificato di maturità classica o scientifica, i quali possono aspirare soltanto all'ufficio di direttore.
Sono ammesse ai corsi delle scuole di metodo per il conseguimento del titolo di maestra giardiniera speciale per i sordomuti le aspiranti fornite del comune titolo di maestra di giardino d'infanzia o del grado preparatorio.
Note all'articolo
- La L. 24 ottobre 1951, n. 1187 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-523