Regolamento›§ 2
Art. 525
In vigore dal 3 ago 1928
Gli esami sono dati dinanzi ad una Commissione composta del direttore, che la presiede, e degli insegnanti della scuola stessa.
Se il direttore ha l'incarico dell'insegnamento, il Ministero provvede alla nomina di un altro commissario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-525