Regolamento›§ 2
Art. 521
521 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I posti di direttore nelle scuole, di cui all'articolo precedente, vengono conferiti per incarico ai direttori degli istituti, a cui le scuole sono annesse.
Ai posti d'insegnante e di assistente delle medesime scuole provvede il Ministero, su proposta del direttore, mediante incarichi che si intendono confermati fino a diverso provvedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-521