Regolamento›§ 2
Art. 516
In vigore dal 3 ago 1928
Nel caso che le scuole degli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo siano riconosciute a sgravio, le maestre dei giardini d'infanzia, quando questi vi siano annessi, hanno trattamento economico non superiore al minimo stabilito dalla tabella n. 37 annessa, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-516