Art. 509
Regolamento§ 2

Art. 509

509 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero, compiuti gli opportuni accertamenti, promuove i necessari accordi con gli istituti che, anche per il concorso di altri enti eventualmente interessati all'istruzione e all'assistenza dei sordomuti, risultino idonei. Dopo di che stipula una convenzione con gli istituti prescelti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-509