RegolamentoTitolo III

Art. 75

In vigore dal 23 mar 1928
Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall' del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-75

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