Regolamento›Titolo III
Art. 78
In vigore dal 23 mar 1928
Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell' della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la Corte con sentenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-78