Regolamento›Titolo III
Art. 73
In vigore dal 23 mar 1928
I Podestà dei Comuni ed i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.
I Podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-73