Regolamento›Titolo III
Art. 76
In vigore dal 23 mar 1928
Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell' della legge.
Il commissario con decreto in piedi al ricorso stabilirà il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-76