Regolamento›Titolo III
Art. 79
In vigore dal 23 mar 1928
Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-79