RegolamentoTitolo III

Art. 79

In vigore dal 23 mar 1928
Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-79

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