Regolamento›Titolo III
Art. 77
In vigore dal 23 mar 1928
La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Potrà però il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-77