Regolamento›Titolo IV
Art. 80
In vigore dal 23 mar 1928
Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal Comune o dalla Associazione agraria interessata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-80