Regolamento›Titolo IV
Art. 85
In vigore dal 23 mar 1928
Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli del presente regolamento.
Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-85