Art. 1

In vigore dal 23 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, per il riordinamento degli usi civici nel Regno; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente il riordinamento degli usi civici, annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Rocco - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 57. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-rd-1

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