Art. 1
In vigore dal 23 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, per il riordinamento degli usi civici nel Regno;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente il riordinamento degli usi civici, annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo - Rocco - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 57. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-rd-1