Regolamento›Titolo III
Art. 71
In vigore dal 23 mar 1928
Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagl'incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agl'interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-71