RegolamentoCapo IV

Art. 66

In vigore dal 23 mar 1928
All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'Associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia. Le istanze delle Associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-66

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