Regolamento›Capo IV
Art. 64
In vigore dal 23 mar 1928
Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell' della legge, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.
Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.
L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-64