RegolamentoCapo IV

Art. 26

In vigore dal 23 mar 1928
Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell' della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-26

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