Regolamento›Capo III
Art. 22
In vigore dal 23 mar 1928
Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si farà luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del Comune a norma del primo comma dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-22