Regolamento›Capo III
Art. 18
In vigore dal 23 mar 1928
I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessati e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-18