RegolamentoCapo III

Art. 17

In vigore dal 23 mar 1928
Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell' della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità. Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal Commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al Ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai Podestà dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-17

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