Regolamento›Capo II
Art. 16
In vigore dal 23 mar 1928
Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.
Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-16