Art. 16
RegolamentoCapo II

Art. 16

16 / 85
In vigore dal 23 mar 1928
Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate. Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-16