Regolamento›Capo III
Art. 20
In vigore dal 23 mar 1928
Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un Comune, frazione od Associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro Comune, frazione od Associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-20