Regolamento›Capo III
Art. 24
In vigore dal 23 mar 1928
Qualora più Comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del compenso ai termini degli della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell' della legge stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-24