Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 23 mar 1928
Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il Commissario dovrà comunicare, in copia, al Ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-4