RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 23 mar 1928
Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo