Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 23 mar 1928
Regolamento per l'applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
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Le dichiarazioni del Podestà e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell' della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.
Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all' della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.
Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-1