Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 23 mar 1928
Salvo la facoltà discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podestà e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al Commissario.
Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:
1° i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;
2° l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono la istanza;
3° l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;
4° le conclusioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-6