RegolamentoCapo II

Art. 10

In vigore dal 23 mar 1928
Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia. Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolute dal Commissario a norma dell' della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (Marina mercantile) e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall' del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-10

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