Regolamento›Capo IV
Art. 33
In vigore dal 23 mar 1928
I canoni imposti in applicazione degli della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell' della legge stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-33