RegolamentoTitolo II

Art. 34

In vigore dal 23 mar 1928
Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al Comune od all'Associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del Ministero dell'economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'Ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'Ente medesimo, ferma restando la ripartizione già eseguita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-34

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