Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 23 mar 1928
Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell' del regolamento.
Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.
I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.
Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-30