Regolamento›Titolo II
Art. 35
In vigore dal 23 mar 1928
Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall' della legge.
Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del Consiglio ai sensi dell', n. 5, della legge 16 giugno 1927, n. 1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.
Il Podestà del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia.
Il Consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-35