RegolamentoTitolo II

Art. 40

In vigore dal 23 mar 1928
Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.
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