RegolamentoCapo II

Art. 44

In vigore dal 23 mar 1928
In caso d'inadempienza il Prefetto assegnerà un perentorio termine ai Podestà dei Comuni ed ai rappresentanti delle Associazioni agrarie per la compilazione dei sopradetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-44

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