Regolamento›Capo II
Art. 46
In vigore dal 23 mar 1928
Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-46